MALASANITà | OSSERVATORIO MEDICO LEGALE | DALLA PARTE DI CHI HA BISOGNO

Malasanità

Siamo presenti in tutto il territorio Nazionale con lo scopo di tutelare, attraverso il risarcimento economico, tutti i cittadini danneggiati dai cosiddetti “casi di malasanità”, errori professionali durante le fasi di cura o degenza ospedaliera:

  • assistenza inadeguata all’interno di una struttura sanitaria, quali diagnosi errate da cui sia derivato un danno alla salute del paziente;
  • malfunzionamento o un uso inappropriato di apparecchiature sanitarie o altre inadeguatezze dalle quali sia derivato un danno alla salute del paziente;
  • infezioni post-operatorie dovute a una mancanza o carenza di igiene;
  • verificarsi di patologie o complicanze successive ad un intervento chirurgico e non correlate alla malattia.

Qualora voi o un vostro parente siate stati vittime di uno di questi casi, noi dell’Osservatorio Medico Legale possiamo supportarvi offrendo un’assistenza gratuita specialistica e professionale,  attraverso consulenti e strutture mediche di comprovata esperienza, senza alcun esborso in acconto o anticipo spese, evitandovi il rischio di dover pagare ingenti somme di denaro.

 

IL PROCEDIMENTO 

  1. Esaminiamo ogni caso attraverso delle Visite Medico-Legali in convenzione con i migliori Studi Medico Legali, che valuteranno o meno l’effettiva fondatezza del caso di Malasanità sottoposto alla loro attenzione.
  2. Se necessario a confermare la reale fondatezza del caso, sottoponiamo il paziente a delle Visite Mediche Specialistiche a nostro carico, in convenzione con Studi Medici di comprovata serietà e professionalità.
  3. A seguito delle valutazioni Medico-Legali e delle eventuali visite, i Professionisti accreditati rilasceranno un’accurata Relazione Peritale. Solo nel caso in cui si certifichi l’effettiva fondatezza del caso si potrà procedere con la richiesta di Risarcimento Economico.
  4. In questa ultima fase del procedimento diamo supporto al cittadino attraverso l’assistenza legale, con una preferenza nella risoluzione in fase extragiudiziale e conciliativa. Solo in caso di fallimento di questi primi tentativi si procederà con l’assistenza giudiziale, esclusivamente in campo civilistico.